Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Direttore lavori

Si richiede di conoscere, nel caso di contratto in Leasing stipulato da una Azienda Sanitaria, il soggetto giuridico a cui la normativa pone in capo l'obbligo di nomina del Direttore dei Lavori (DPR 554/99) e del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza (d.lgvo 494/96). Nel caso specifico trattasi di contratto misto (fornitura in opera con ristrutturazione dei locali) per la acquisizione di una Risonanza Magnetica. In particolare, se sia corretto individuare quale "Committente" la società di Leasing, con conseguente onere di nomina e pagamento dei sopra individuati soggetti e delle derivanti prestazioni professionali. Quanto sopra anche alla luce: * dell'art. 6 comma 1 della L.R. 27 (RUP obbligatorio anche per contratti misti) * art. 2 - comma 1), lettera .c) del D.lgvo 494/96 (per le OO.PP.in RUP è anche " Responsabile dei Lavori") * art. 3 comma 4), del D.lgvo 494/96 (il "Responsbaile dei Lavori " nomina il Coordinatore per la esecuzione"

Direttore lavori
QUESITO del 19/09/2007

Egr. Dott., nell’aprile ‘07, venne sottoscritto regolare contratto con l’Impresa xx per la costruzione di un ponte con ampliamento di sezione idraulica a salvaguardia del centro abitato”.Opera inserita nel programma triennale e segnalata all’Osservatorio con priorità 1. A lavori eseguiti per 25.000 euro e Insediatasi una nuova Amministrazione, la stessa manifestava con Delibera G.C. l’intenzione di revocare la realizzazione delle opere, in quanto non le riteneva di pubblico interesse. Il RUP sospendeva i lavori e ordinava alla D.L. di redigere una variante per concludere i lavori, consistente nel solo ripristino dello stato dei luoghi. La DL faceva presente che non ricorreva alcun motivo elencato all’art. 132 del DL.163/06 per la redazione di variante e rendeva poi noto al Sindaco che l’applicazione del DPR 554/99 art. 122 o mantenere il cantiere sospeso sine die avrebbe comportato una penalità di circa 80.000 euro con conseguente danno erariale, ( finanziamento con la Cassa DD.PP a totale carico del Comune). A seguito, con Delibera G.C. del 16/07/07 è stato revocato l’incarico di DL. con effetto immediato e contestuale nomina immediata di altro professionista. La revoca é stata motivata da mancata quantificazione delle opere eseguite, al fine di predisporre gli atti necessari alla risoluzione del contratto. In realtà, la quantificazione era stata comunicata più volte verbalmente al RUP e all’Amministrazione, senza alcuna loro richiesta scritta. A fronte di quanto sopra, sono a chiederVi quanto segue: Un D.L. (professionista esterno), a cui sono stati affidati congiuntamente gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza, art. 17, L. 109/94, può essere revocato immediatamente senza giusta causa e sostituito con altro professionista? E in tal caso, quale strada mi consiglia intraprendere? Richiesta di ispezione all’Autorità oppure ricorso al TAR?

Con la nota prot. n. 183912 del 3 dicembre 2007 codesto Dipartimento sottopone la problematica che di seguito si rappresenta.
Con D.D.G. n. 7331 del 22.07.2004 è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori di restauro di una Chiesa sita in xxx. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione per competenze tecniche, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza ai lavori, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, è stata prevista la somma di € 122.947,71.
Con disciplinare n. 1111 del 18.12.2003 l'amministrazione regionale ha affidato all'Architetto xxx l'incarico sopra descritto ponendo il limite economico di cui all'art. 11 della l. r. n. 7/02 ( €100.000 Iva esclusa).
Durante l'esecuzione dei lavori la Soprintendenza BB. CC .AA di xxx ha ritenuto indispensabile la redazione di n. 2 perizie di variante e suppletive a seguito di "ritrovamenti straordinari avvenuti e non prevedibili in fase progettuale", con conseguente rimodulazione del quadro economico progettuale.
Rileva codesto Dipartimento di avere proceduto a liquidare al professionista le parcelle delle competenze per complessivi € 91.294,94 ma di avere restituito con nota n. 42180 del 20.03.2007 la parcella e la relativa fattura del 26.01.2007 di €7.751,99 prodotta dall'architetto " nella considerazione che l'incarico era stato conferito ai sensi dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 e ritenendo che il compenso pattuito fosse comprensivo di tutte le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto di cui al disciplinare di incarico..".
Con nota n. 1468 del 10 luglio 2007 la Soprintendenza BB. CC. AA. di xxx ha ritrasmesso la parcella e la relativa fattura per la liquidazione motivando che "la prestazione resa dal professionista per la redazione delle perizie di variante trova la modalità di pagamento già definita nel disciplinare in questione".
Codesto Dipartimento ritiene invece che "la stessa non possa essere liquidata in quanto costituirebbe palese inosservanza dei limiti posti dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 tenuto conto che non risultano conferiti ulteriori incarichi alla professionista per la redazione delle perizie in argomento".

Può il Responsabile del Procedimento, anche nella duplice veste di Dirigente del Servizio LL.PP. rivestita in seno all’Amministrazione, invalidare gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori in quanto emessi senza il preventivo assenso dello stesso? Si evidenzia che gli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori attengono la tecnica esecutiva o richiamo a condizioni contrattuali e non la regolarità dell’andamento dei lavori e/o l’ordine cui attenersi nella loro esecuzione che è pertinente al solo Responsabile del Procedimento.

Rup - Direttore lavori
QUESITO del 07/04/2008

Coincidenza Responsabile del Procedimento / Progettista / Direttore dei Lavori. Si chiede se per interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, possono coincidere in capo allo stesso tecnico le tre funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento.

Incarichi professionali - Competenze
QUESITO del 05/02/2009

Un Dirigente di ruolo tecnico interno nella Regione Molise, risulta affidatario di incarichi diversi sia di Responsabile del Procedimento, che di Direttore dei Lavori (non entrambi di una medesima opera pubblica). Dal 01.12.2008 il citato Dirigente risulta in pensione, ma contestualmente la Regione ha stipulato col medesimo tecnico un contratto di collaborazione continuativa della durata di anni due, al fine di portare a conclusione gli incarichi che lo stesso ha in corso. Si chiede pertanto: 1. se quest'ultimo possa continuare a ricoprire gli incarichi di RUP e DL relativi ai citati lavori da portare a termine, con ruolo assimilabile pertanto ad un dipendente interno all’Ente, considerato che lo stesso, pur non possedendo l’abilitazione all’esercizio della professione, ha un’adeguata anzianità di servizio e competenza tecnica nel settore dei lavori pubblici. La presente riveste, per quanto possibile, carattere di urgenza.

Direttore lavori - Progettazione
QUESITO del 30/01/2009

Il Comune di R. ha affidato, tramite gara, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione piano di sicurezza del restauro di un edificio, sottoposto a tutela dei Beni Ambientali, da adibire a biblioteca. L’importo complessivo del progetto è di € 1.300.000,00 e la parcella professionale, comprensiva anche della direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva, è stata stimata di importo inferiore a € 100.000,00. - Durante la progettazione definitiva dell’intervento, per problemi di carattere tecnico segnalati dal progettista, l’amministrazione comunale ha approvato delle modifiche. Ciò ha determinato un aumento dei costi e l’opportunità di dividere l’opera in due stralci funzionali, il primo di € 1.300.000,00, già inserito nel piano annuale delle opere pubbliche del 2007, e il secondo di € 785.023,36 da inserire in una prossima programmazione. - Il progettista ha pertanto redatto un progetto definitivo, riferito ai due stralci, di complessivi € 2.085.023,26 e un progetto esecutivo per il 1° stralcio, di € 1.300.000,00. - L’aumento dell’importo del progetto definitivo ha comportato una lievitazione dei costi di progettazione con la conseguenza che, in caso di affidamento dell’incarico di direzione lavori per il primo stralcio, ai sensi dell’art. 130 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., allo stesso progettista, verrebbe superata la soglia di € 100.000,00. - L’opera in progetto, è complessa trattandosi del recupero di un edificio storico per cui sarebbe tecnicamente opportuno che la direzione lavori fosse affidata allo stesso progettista. Si chiede se è possibile affidare l’incarico di direzione e contabilità lavori del 1° stralcio al progettista dell’opera ed eventualmente anche il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, ed in caso contrario indicare l’iter della procedura che a Vostro parere è opportuno seguire.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 50/2022 che impone alle Stazioni Appaltanti la compensazione degli aumenti dei prezzi delle lavorazioni delle opere pubbliche realizzate e contabilizzate dal 1 gennaio 2022, considerato che tale calcolo e contabilizzazione deve essere necessariamente effettuato dal direttore dei lavori,
si chiede:
1) se la prestazione del Direttore dei Lavori debba essere considerata come aggiuntiva rispetto ai competenze proprie del professionista incaricato e, quindi, compensata;
2) In caso affermativo, come debba essere contabilizzata la prestazione;
3) In caso di assenza di fondi in quadro economico se è possibile accedere al fondo messo a disposizione dal MIMS

Premesso che l’art. 26 del D.L. 18 maggio 2022, n. 50 con riferimento al direttore dei lavori prevede che:
- “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati” secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo art. 26” (comma 1);
- “Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione […] dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022” (comma 1);
- “Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato” (comma 3).

Premesso, altresì, che ai fini di procedere alle compensazioni per i maggiori costi derivanti dall´aggiornamento dei prezziari secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del cit. art. 26 DL 50/2022, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, ai sensi del comma 4 è prevista la possibilità per le Stazioni appaltanti di richiedere l´accesso ai Fondi di cui alle lettere a) o b), a copertura esclusivamente dei maggiori oneri derivanti alle Stazioni appaltanti per compensare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nulla prevedendosi in merito alla copertura di eventuali costi derivanti a titolo di corrispettivo per l´attività di contabilizzazione demandata a tal fine al Direttore Lavori.

Un tanto premesso, si chiede di voler chiarire se l´attività espletata dal Direttore Lavori ai sensi del citato art. 26 DL 50/2022, concretizzandosi in sostanza in un´attività di contabilizzazione, rientri nell´attività ordinaria di controllo contabile e di predisposizione dei documenti contabili demandate per legge al Direttore Lavori, in particolare ai sensi del Decreto 07 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. art. 13 e 14), e che, pertanto, per tale prestazione al Direttore Lavori non spetti alcun compenso aggiuntivo.

Tale impostazione appare in linea con il parere del 21 giugno 2022, n. 1371 con cui Codesto Ministero ha escluso la sussistenza di alcun meccanismo legislativo automatico di revisione dei compensi del DL in relazione alle compensazioni previste per gli appalti di lavori dall’art. 26 del d.l. 50/2022.
Nell´ipotesi in cui si ritenga, invece, che l’attività di contabilizzazione richiesta dalla sopra citata disposizione esuli dalle normali attività pertinenti la direzione lavori e che, quindi, al Direttore Lavori spetti un compenso aggiuntivo si chiede:

1. se l´onorario per tale attività possa essere liquidato a vacazione, previa stima da parte del Direttore Lavori delle ore e delle spese necessarie per svolgere la predetta prestazione ed attestazione da parte del RUP della congruità delle ore lavorative impegnate, e con applicazione del ribasso d’asta;

2. in caso di insufficienza delle risorse finanziarie per garantire la copertura del predetto onorario a quale fondo ed entro quali termini la stazione appaltante può presentare apposita istanza di accesso ?


Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.